Art. 12 · Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti
Accordo

Art. 12

12 / 58

Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti

In vigore dal 20 set 1984
- Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti 1. Se diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono inferiori all'ammontare specificato all' paragrafo 1 a), il Consiglio dei governatori verificherà al più presto se le sottoscrizioni sono sufficienti. 2. Il Consiglio dei governatori verificherà inoltre, ad intervalli che riterrà adeguati, se il capitale rappresentato dai contributi diretti ai fini del primo conto è sufficiente. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi alla fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. 3. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potrà decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti secondo una tabella fissata dal Consiglio. 4. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-12