Accordo
Art. 10
10 / 58Sottoscrizione delle azioni
In vigore dal 20 set 1984
- Sottoscrizione delle azioni
1. Ogni Membro definito all' a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A:
a) 100 azioni interamente liberate;
b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili.
2. Ogni Membro definito all' b) sottoscrive:
a) 100 azioni interamente liberate;
b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformità con le condizioni e modalità concordate a norma dell'.
3. Ogni Membro potrà destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovrà essere inferiore a 52.965.300 unità di conto.
4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo nè cedute in garanzia nè vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-10