Art. 17 · Conti finanziari
Sesto AccordoParte SECONDA

Art. 17

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Conti finanziari

In vigore dal 20 set 1984
Conti finanziari 1. a) Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo vengono tenuti due conti: il conto di gestione ed il conto della scorta stabilizzatrice. b) Le spese amministrative del Consiglio, inclusa la retribuzione del presidente esecutivo, del direttore, del segretario e del personale, sono imputate al conto di gestione. c) Il direttore imputa al conto della scorta stabilizzatrice le spese derivanti esclusivamente da transazioni od operazioni relative alla scorta stessa, incluse le spese riguardanti i contratti di prestito, il deposito, le commissioni e le assicurazioni. d) Il presidente esecutivo decide del diritto di iscrivere spese di altro tipo sul conto della scorta stabilizzatrice. 2. Il Consiglio non è responsabile delle spese effettuate dai rappresentanti, dai loro sostituti o consiglieri.
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