Sesto Accordo›Parte SECONDA
Art. 17
51 / 61Conti finanziari
In vigore dal 20 set 1984
Conti finanziari
1. a) Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo
vengono tenuti due conti: il conto di gestione ed il conto della scorta stabilizzatrice.
b) Le spese amministrative del Consiglio, inclusa la
retribuzione del presidente esecutivo, del direttore, del segretario e del personale, sono imputate al conto di gestione.
c) Il direttore imputa al conto della scorta stabilizzatrice le spese derivanti esclusivamente da transazioni od operazioni relative alla scorta stessa, incluse le spese riguardanti i contratti di prestito, il deposito, le commissioni e le assicurazioni.
d) Il presidente esecutivo decide del diritto di iscrivere spese
di altro tipo sul conto della scorta stabilizzatrice.
2. Il Consiglio non è responsabile delle spese effettuate dai
rappresentanti, dai loro sostituti o consiglieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-17