Art. 1
In vigore dal 20 set 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.
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