Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ago 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.
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