Art. 5
LEGGE 4 giugno 1984, n. 194
In vigore dal 6 giu 1984
Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
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