Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 17 giu 1984
La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;226#art-1