Trattato
Art. XXIV
24 / 24Ratifica ed entrata in vigore
In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XXIV.
(Ratifica ed entrata in vigore)
1. - Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Washington non appena possibile.
2. - Il presente Trattato entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. - All'entrata in vigore del presente Trattato, il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, e il Protocollo supplementare firmato a Roma il 9 novembre 1982, cesseranno di avere effetto;
tuttavia i procedimenti di estradizione in corso nella Parte richiesta al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinati dal precedente Trattato, salvo per quanto riguarda l'articolo II di questo Trattato che si applica anche a tali procedimenti. L'articolo XIV di questo Trattato si applica anche alle persone dichiarate estradabili in base al precedente Trattato.
Fatto a Roma, il 13 ottobre 1983 in duplice originale nella lingua italiana ed Inglese, ambedue i lesti facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
NINO MARTINAZZOLI
Per gli Stati Uniti d'America
WILLIAM FRENCH SMITH
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
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