Art. XXIII · Denuncia
Trattato

Art. XXIII

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Denuncia

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XXIII. (Denuncia) Ambedue le Parti contraenti potranno denunciare il presente Trattato mi qualsiasi momento dandone notifica scritta all'altra Parte contraente. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xxiii