Art. XXII · Ambito di applicazione
Trattato

Art. XXII

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Ambito di applicazione

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XXII. (Ambito di applicazione) Il presente Trattato si applica ai reati commessi prima e dopo la sua entrata in vigore.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xxii