Trattato
Art. XV
15 / 24Richieste di estradizione presentate da più Stati
In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XV.
(Richieste di estradizione presentate da più Stati)
L'Autorità esecutiva della Parte richiesta, se riceve domanda dall'altra Parte contraente e da uno o più altri Stati per l'estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, deciderà verso quale Stato estradare tale persona. Nel prendere la sua decisione l'Autorità esecutiva terrà conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi:
a) il luogo in cui è stato commesso il reato;
b) la gravità dei rispettivi reati nel caso in cui gli Stati richiedenti domandino l'estradizione per differenti reati;
c) la possibilità di una nuova estradizione tra gli Stati richiedenti; e
d) l'ordine in cui le richieste sono state ricevute.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xv