Trattato
Art. XIV
14 / 24Rinvio della consegna e consegna temporanea
In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XIV.
(Rinvio della consegna e consegna temporanea)
Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso, la Parte richiesta ha il potere di:
a) rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure
b) consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che è stata consegnata temporaneamente dovrà essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti contraenti.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xiv