Art. XIII · Decisione e consegna
Trattato

Art. XIII

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Decisione e consegna

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XIII. (Decisione e consegna) 1. - La Parte richiesta comunicherà senza indugio alla Parte richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione. 2. - La Parte richiesta fornirà i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorità giudiziaria, se esiste. 3. - Quando la domanda di estradizione è accolta, le competenti autorità delle Parti contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non è estradata dal territorio della Parte richiesta entro il termine concordato, essa può essere messa in libertà, salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xiii