Trattato
Art. XII
12 / 24Arresto provvisorio
In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XII.
(Arresto provvisorio)
1. - In caso di urgenza, ciascuna Parte contraente può richiedere l'arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che dà luogo ad estradizione. La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e il Ministero italiano di grazia e giustizia, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
2. - La domanda deve contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalità; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resoconto dei fatti, ivi compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell'esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui è stato emesso e il nome dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che può essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell'esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorità giudiziaria che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona farà seguito.
3. - Una volta ricevuta la domanda, la Parte richiesta effettuerà i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta.
La Parte richiedente verrà prontamente informata del risultato della sua domanda.
4. - L'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della Parte richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'articolo X.
5. - La cessazione dell'arresto provvisorio prevista in base al paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se la domanda di estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xii