Trattato
Art. XI
11 / 24Documentazione aggiuntiva
In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO XI.
(Documentazione aggiuntiva)
1. - Se la Parte richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, tale Parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la Parte richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.
2. - Se la persona ricercata è in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, o se tale documentazione non è ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte richiesta, la persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-xi