Art. VI · "Ne bis in idem"
Trattato

Art. VI

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"Ne bis in idem"

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO VI. ("Ne bis in idem") L'estradizione non è concessa quando la persona richiesta è stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-vi