Art. III · Giurisdizione
Trattato

Art. III

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Giurisdizione

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO III. (Giurisdizione) Quando un reato è stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della Parte richiedente.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-iii