Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 lug 1996
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U. 1 s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato." Data a Roma, addi' 26 maggio 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-rd-3