Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 lug 1996
Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo XXIV, numero 2, del trattato stesso.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-rd-2