Trattato
Art. 12
12 / 23Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblico
In vigore dal 17 giu 1984
.
(Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblico)
1. Lo Stato richiesto fornirà copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici.
2. Lo Stato richiesto potrà fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato richiesto. È discrezione dello Stato richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
3. I documenti o gli atti forniti in conformità con il presente articolo ed in conformità con le modalità indicate nella richiesta ed autenticati dall'autorità centrale dello Stato richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-12