Art. 16
16 / 18Estensione di agevolazioni concernenti gli oneri sociali
In vigore dal 19 apr 1984
L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è concesso, con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida.
Agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a 4.000 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.
Storico versioni
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