Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 mar 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 marzo 1984
PERTINI
CRAXI - LONGO - GORIA - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-03-22;29#art-1