Art. 40
Titolo IX

Art. 40

40 / 40
In vigore dal 29 dic 1983
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 27 dicembre 1983 PERTINI CRAXI - GORIA - LONGO - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730#art-40