Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 ott 1983
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 ottobre 1983 PERTINI CRAXI - LONGO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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