Art. 3
LEGGE 13 maggio 1983, n. 197
In vigore dal 21 mar 1993
Operazioni di raccolta
La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:
a) il fondo di dotazione;
b) i fondi provenienti dal risparmio postale;
c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;
d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
e) i rientri di capitale;
f) prestiti esteri.
g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-05-13;197#art-3