Art. 3 · LEGGE 13 maggio 1983, n. 197

Art. 3

LEGGE 13 maggio 1983, n. 197

In vigore dal 21 mar 1993
Operazioni di raccolta La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza: a) il fondo di dotazione; b) i fondi provenienti dal risparmio postale; c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344; d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli; e) i rientri di capitale; f) prestiti esteri. g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.
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