Art. 9 · LEGGE 10 maggio 1983, n. 190

Art. 9

LEGGE 10 maggio 1983, n. 190

In vigore dal 2 giu 1983
Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti e comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
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