Art. 79-bis

Art. 79-bis

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In vigore dal 7 feb 2014
(( 1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. ))
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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-79-bis