Art. 77

Art. 77

Abrogato86 / 92
In vigore dal 1 giu 1983
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
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