Art. 67

Art. 67

Abrogato75 / 92
In vigore dal 1 giu 1983
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-67