Art. 64
72 / 92In vigore dal 1 giu 1983
L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:
"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-64