Art. 64

Art. 64

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In vigore dal 1 giu 1983
L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando".
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