Art. 62

Art. 62

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In vigore dal 1 giu 1983
L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".
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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-62