Art. 56
64 / 92In vigore dal 25 feb 1988
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
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L'assenso delle persone indicate nell' può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli , secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui è previsto il consenso anzichè l'audizione del legale rappresentante del minore."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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