Art. 37

Art. 37

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In vigore dal 7 feb 2014
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all' può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato. 2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine. 3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
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