Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 1 giu 1983
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell' ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
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