Art. 7 · Poteri e attribuzioni dal Consiglio
Accordo

Art. 7

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Poteri e attribuzioni dal Consiglio

In vigore dal 12 lug 1983
Poteri e attribuzioni dal Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo. 2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili cono le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonché le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi. 3. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-7