Accordo
Art. 51
51 / 73Operazioni commerciali con non membri
In vigore dal 12 lug 1983
Operazioni commerciali con non membri
1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformità all'.
4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 può informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell' o riferirne al Consiglio in conformità all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-51