Art. 42 · Avvisi di importazione e di esportazione
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Art. 42

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Avvisi di importazione e di esportazione

In vigore dal 12 lug 1983
Avvisi di importazione e di esportazione 1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri. 2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao, per paese d'origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-42