Art. 38 · Modifica dei tassi di cambio delle valute
Accordo

Art. 38

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Modifica dei tassi di cambio delle valute

In vigore dal 12 lug 1983
Modifica dei tassi di cambio delle valute 1. Se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da incidere considerevolmente sulle disposizioni del presente accordo relative ai prezzi, il direttore esecutivo convoca, di propria iniziativa o a richiesta dei membri, una sessione straordinaria del Consiglio conformemente all', paragrafo 2. Le sessioni straordinarie del Consiglio convocate in applicazione del presente paragrafo si svolgono nel termine di quattro giorni lavorativi. 2. Dopo la convocazione della sessione straordinaria ed in attesa delle sue conclusioni, il direttore esecutivo e il direttore della scorta stabilizzatrice attuano il minimo di provvedimenti provvisori che ritengono necessari per evitare che il funzionamento effettivo dell'accordo venga gravemente pregiudicato dalle condizioni sul mercato dei cambi. Essi possono in particolare, previa consultazione del presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice. 3. Dopo aver esaminato la situazione ed in particolare i provvedimenti provvisori eventualmente attuati dal direttore esecutivo e dal direttore della scorta stabilizzatrice, nonché le conseguenze che le condizioni sul mercato dei cambi possono avere sull'effettiva applicazione del presente accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, decidere le misure correttive necessarie.
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