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Art. 37
37 / 73Vendite della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 12 lug 1983
Vendite della scorta stabilizzatrice
1. Quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.
2. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento.
3. Se, trascorsi venti giorni di borsa dall'inizio delle vendite effettuate in applicazione del paragrafo 2, il prezzo indicativo non è sceso al di sotto del prezzo superiore d'intervento, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare le operazioni della scorta stabilizzatrice e per dare al direttore della scorta suddetta nuove istruzioni circa le misure da prendere perché il prezzo indicativo scenda effettivamente al di sotto del prezzo superiore d'intervento.
4. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice ha venduto tutte le provviste di cacao di cui disponeva, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi per esaminare la situazione del mercato e decidere, Con votazione possono eventualmente comprendere un aumento.
5. il direttore della scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato.
6. Quando effettua vendite in applicazione dei paragrafi 2 e 3, il direttore della scorta stabilizzatrice, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, vende attraverso i normali circuiti commerciali a imprese e organizzazioni dei paesi membri, ma soprattutto dei paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.
Storico versioni
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