Art. 35 · Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice
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Art. 35

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Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 12 lug 1983
Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. Il contributo riscosso sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro è di un centesimo al dollaro statunitense per libbra di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente all'. In ogni caso il contributo viene riscosso un'unica volta. A questo effetto il cacao che un membro importa da un non membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro. Il Consiglio riesamina ogni anno il contributo alla scorta stabilizzatrice e, nonostante le disposizioni della prima frase del presente paragrafo, può fissare con votazione speciale una diversa aliquota di contributo o decidere di sospendere il contributo stesso, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice. 2. I certificati di contribuzione vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento dei contributi entro un dato termine. 3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi. 4. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.
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