Art. 34 · Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice
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Art. 34

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Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 12 lug 1983
Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice 1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni può essere depositata adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di prescrivere il valore reale dei fondi.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-34