Accordo
Art. 3
3 / 73Membri dell'Organizzazione
In vigore dal 12 lug 1983
Membri dell'Organizzazione
1. Ciascuna parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione.
2. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-3