Art. XXI
Convenzione

Art. XXI

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In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XXI. Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato a uno dei depositari che ne informerà subito tutte le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-xxi