Art. XV
Convenzione

Art. XV

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In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XV. 1. a) Durante le riunioni delle Parti contraenti convocate in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV gli emendamenti della presente Convenzione vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione dell'emendamento presso l'Organizzazione. In seguito, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di ogni altra Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di approvazione di detto emendamento. b) L'Organizzazione informa tutte le Parti di qualunque richiesta di riunione speciale presentata in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV e di qualunque emendamento adottato nel corso delle riunioni delle Parti nonché della data in cui tali emendamenti entreranno in vigore per ciascuna Parte. 2. Gli emendamenti degli Allegati saranno basati su considerazioni d'ordine scientifico o tecnico. Gli emendamenti degli Allegati approvati da una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti durante una riunione convocata in virtù delle disposizioni previste dall'articolo XIV avranno immediatamente effetto per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua approvazione all'Organizzazione, e avranno effetto cento giorni dopo l'adozione da parte della riunione per tutte le altre Parti, ad eccezione di quelle che avranno dichiarato, prima di tale termine di cento giorni, di non essere in grado di accettare l'emendamento in quel momento. Le Parti cercheranno di notificare all'Organizzazione la loro approvazione di un emendamento il più presto possibile dopo la sua adozione da parte della riunione. Ogni Parte può in qualunque momento, sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di approvazione e l'emendamento che era prima oggetto di opposizione entrerà quindi in vigore per detta Parte. 3. Ogni approvazione o dichiarazione di opposizione ai sensi del presente articolo viene effettuata mediante deposito di uno strumento presso l'Organizzazione. L'Organizzazione notifica a tutte le Parti contraenti il ricevimento di detti strumenti. 4. Prima che l'Organizzazione venga designata, le funzioni amministrative che le sono affidate dalla presente Convenzione verranno temporaneamente assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto uno dei depositari della presente Convenzione.
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