Convenzione
Art. XIV
14 / 31In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XIV
1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in quanto Stato depositario, convoca una riunione delle Parti contraenti non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, al fine di decidere sulle questioni di organizzazione.
2. Le Parti contraenti designano una Organizzazione competente, esistente al momento della riunione prevista dal precedente paragrafo, alla quale verranno affidate le funzioni di segretariato relative alla presente Convenzione. Ogni Parte alla presente Convenzione che non sia membro dell'Organizzazione partecipa in misura adeguata alle spese che l'Organizzazione sostiene per l'esercizio di dette funzioni.
3. Le funzioni del Segretariato dell'Organizzazione consistono soprattutto:
a) nella convocazione di riunioni consultive delle Parti contraenti, almeno una volta ogni due anni, e di riunioni speciali delle Parti in qualunque momento, su richiesta dei due terzi delle Parti;
b) la preparazione e l'assistenza, con il parere delle Parti contraenti e degli organismi internazionali competenti, per l'elaborazione e la messa in atto delle procedure menzionate al paragrafo 4, lettera e), del presente articolo;
c) l'esame delle richieste di informazione avanzate dalle Parti contraenti, le consultazioni con dette Parti e con gli organismi internazionali competenti e la comunicazione delle raccomandazioni alle Parti sulle questioni che sono collegate alla presente convenzione senza essere da essa specificatamente previste;
d) la comunicazione alle Parti interessate di tutte le notifiche ricevute dall'Organizzazione in conformità alle disposizioni degli articoli IV paragrafo 3, V paragrafi 1 e 2, VI paragrafo 4, XV, XX e XXI.
Prima della designazione dell'Organizzazione, dette funzioni saranno assicurate, se del caso, da uno dei depositari, all'occorrenza il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.
4. Durante le riunioni consultive o speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame costante dell'applicazione della presente Convenzione e possono in particolare:
a) sottoporre a revisione la presente Convenzione ed i suoi Allegati ed adottare degli emendamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo XV;
b) invitare l'organismo o gli organismi scientifici competenti a collaborare con le Parti o con l'Organizzazione e a consigliarle su qualunque aspetto scientifico o tecnico riguardante la presente Convenzione ed in particolare il contenuto degli Allegati;
c) ricevere e studiare le relazioni redatte in virtù dell'articolo VI paragrafo 4;
d) favorire la cooperazione con e tra le organizzazioni regionali interessate alla prevenzione dell'inquinamento marino;
e) elaborare o adottare, d'accordo con gli organismi internazionali competenti, le procedure previste dall'articolo V paragrafo 2, ivi compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e d'urgenza, nonché le procedure di parere consultivo e di scarico in tutta sicurezza dei materiali in detti casi, ivi compresa la designazione delle zone di scarico adeguate, e formulare tutte le raccomandazioni in tal senso;
f) studiare ogni ulteriore misura eventualmente richiesta.
5. Durante la loro prima riunione consultiva, le Parti adotteranno il necessario regolamento interno.
Storico versioni
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