Convenzione
Art. VI
6 / 31In vigore dal 12 lug 1983
Articolo VI.
1. Ciascuna Parte contraente designa una o più autorità competenti per:
a) rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell'Allegato II nelle circostanze specificate nell'articolo V, paragrafo 2;
b) rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale;
c) registrare la natura e la quantità di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonché il luogo e il metodo di scarico;
d) controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione.
2. La o le autorità competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo i per i materiali destinati allo scarico:
a) caricati sul suo territorio;
b) caricati da una nave o una aeronave registrata sul suo territorio o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di uno Stato non Parte alla presente Convenzione.
3. Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), la o le autorità competenti si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III, nonché ai criteri, alle misure e condizioni ulteriori che ritengono pertinenti.
4. Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito con un accordo regionale, all'Organizzazione e se del caso, agli altri Paesi, le informazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 1, nonché i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformità al precedente paragrafo 3.
La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-vi