Convenzione
Art. IV
4 / 31In vigore dal 12 lug 1983
Articolo IV.
1. In conformità alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vieterà lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:
a) lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I è vietato;
b) lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell'Allegato II è subordinate al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;
c) lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.
2. Nessuna autorizzazione verrà rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell'Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.
3. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell'Allegato I. La detta Parte notificherà alla Organizzazione tali misure di divieto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-iv