Art. 6
Allegato

Art. 6

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In vigore dal 12 lug 1983
. Ogni Parte Contraente di cui sia in causa un interesse di ordine giuridico può, dopo aver avvertito per iscritto le Parti alla controversia che hanno avviato detta procedura, intervenire nella procedura di arbitrato, con l'accordo del tribunale ed a proprie spese. Ogni Parte che intervenga in tal senso può presentare prove, documenti o far conoscere oralmente le proprie argomentazioni sulle questioni che danno luogo all'intervento, in conformità alle procedure stabilite in applicazione dell' della presente appendice, ma non le viene conferito alcun diritto riguardo alla composizione del tribunale.
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