Art. 2
Allegato

Art. 2

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In vigore dal 12 lug 1983
. 1. Il tribunale è composto da un solo arbitro, se così viene deciso dalle Parti alla controversia entro un termine di trenta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza di arbitrato. 2. In caso di decesso, di incapacità o di assenza dell'arbitro, le Parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacità o dall'assenza.
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