Art. 1
Allegato

Art. 1

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In vigore dal 12 lug 1983
ALLEGATO Vengono riportati qui di seguito gli emendamenti adottati dalla terza Riunione consultiva a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti in conformità all'articolo XV della Convenzione: L'articolo XI della Convenzione è sostituito dal seguente testo: "Ogni controversia tra due o più Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non si sia potuta risolvere per mezzo di negoziati o per altre vie, viene sottoposta alla Corte internazionale di giustizia di comune accordo fra le Parti alla controversia, o ad arbitrato su richiesta di una di esse. A meno che le Parti alla controversia non dispongano altrimenti, la procedura di arbitrato viene condotta in conformità alle disposizioni dell'Appendice alla presente Convenzione". La lettera a) del paragrafo 4) dell'articolo XIV è sostituita dal seguente testo: "a) sottoporre a revisione la presente Convenzione, i suoi Allegati e la sua Appendice ed adottare emendamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo XV". La prima frase della lettera a) del paragrafo 1) dell'articolo XV è sostituita dal seguente testo: "Nelle riunioni delle Parti Contraenti convocate in virtù delle disposizioni dell'articolo XIV, gli emendamenti alla presente Convenzione ed alla sua Appendice vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti". L'Appendice di cui all'articolo XI, modificato come sopra, è riprodotta qui di seguito. . 1. Su istanza presentata da una Parte Contraente ad un'altra l'arte Contraente, in applicazione dell'articolo XI della Convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale (qui di seguito chiamato il "tribunale"). L'istanza di arbitrato contiene l'oggetto della richiesta nonché qualsiasi documento giustificativo a sostegno del caso esposto. 2. La Parte richiedente informa il Segretario generale della Organizzazione: i) della sua richiesta di arbitrato; ii) delle disposizioni della Convenzione la cui interpretazione e applicazione danno luogo, a suo avviso, alla controversia. 3. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-a-1